Avvocato d’ufficio e gratuito patrocinio – Che differenze ci sono?

Avvocato di ufficio e avvocato di fiducia. Quali differenze

L’avvocato d’ufficio (o difensore di ufficio) ed un avvocato che presta le proprie competenze con il patrocinio a spese dello Stato (ovvero detto anche gratuito patrocinio) sono cose ben distinte e separate che possono anche coesistere ma non necessariamente. Per approfondire le differenze con altri apsetti cliccare qui

Avvocato d’ufficio, chi è e cosa fa.

Nel processo penale l’assistenza tecnica è obbligatoria. Pertanto l’imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio (Cfr. art. 97, 1^ comma c.p.) nominato dal Tribunale.

Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista l’assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l’imputato ne sono privi, nominano un avvocato di ufficio. Il nominativo viene generato automaticamente da elenchi prestabiliti e danno a quest’ultimo notizia dell’atto da compiere (Cfr. art. 97, 3^ comma c.p.).

Il professionista per essere un avvocato d’ufficio e quindi essere iscritto nello specifico albo, deve avere determinati requisiti. Tra questi per esempio:

  • l’iscrizione all’Albo degli avvocati da almeno cinque anni e comprovata esperienza nella materia penale;
  • il conseguimento del titolo di specialista in diritto penale;
  • l’aver partecipato ad un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale con superamento di esame finale.

Il difensore di ufficio rimane in carica fino a quando l’imputato non nomina un difensore di fiducia (art. 97, 6^ comma,  c.p.). Il che significa che anche nel momento in cui viene assegnato un avvocato di ufficio ad un soggetto, questo può in qualunque momento scegliere se avvalersi della sua competenza e professionalità oppure scegliere un avvocato di fiducia (per capire come scegliere il proprio avvocato clicca qui). Non è in alcun modo vincolato a tenere l’avvocato che gli è stato assegnato.

Pertanto:

  • chi è l’avvocato d’ufficio? è un avvocato come gli altri, che presta la propria professionalità in favore di un soggetto che è ancora sprovvisto di un avvocato di fiducia al fine di garantire il diritto di difesa tecnica all’interno del processo penale (art. 24 della Costituzione). La figura del difensore di ufficio opera solo ed esclusivamente nel processo penale;
  • cosa fa l’avvocato d’ufficio? presta la propria opera professionale con la sola differenza che la nomina è stata rilasciata dal Tribunale e non dal cliente stesso. Ma questo particolare, nel rapporto tra cliente e professionista, non cambia nulla in termini di correttezza, lealtà e professionalità.

Che cosa è il Gratuito Patrocinio

Nei casi in cui l’imputato non raggiunga i limiti di reddito previsti dalla legge (ad oggi il limite di reddito è pari ad € 11.528,41), potrà chiedere di essere difeso a spese dello Stato (art. 98 c.p.), sia che abbia un difensore di ufficio, sia che abbia un difensore di fiducia.

Il gratuito patrocinio, è un istituto che opera in tutti i settori (penale, civile ed amministrativo) anche se con minime differenze. Queste vanno dalla presentazione dell’istanza di ammissione da parte del soggetto al limite di reddito. (Scarica il testo del D.P.R. 115/2002 artt. dal 74 al 99 )

L’avvocato che difende una persona già ammessa al gratuito patrocinio per poter assistere il soggetto e vedersi poi pagata la propria prestazione professionale dallo Stato, deve essere iscritto nella lista degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello stato. Questa iscrizione consiste nella semplice istanza da parte dell’avvocato al proprio consiglio dell’ordine. Non tutti gli avvocati sono iscritti, sia perché non è un obbligo ma una libera scelta del professionista, sia perché i compensi che vengono pagati (con tempi lunghissimi)  sono assai ridotti rispetto alle tariffe previste dal D.M. 55/2014.

Conclusioni

I due istituti sono ben distinti tra di loro ed il difensore di ufficio, per il solo fatto di essere stato nominato dallo stato e non dal cliente, deve sempre e comunque essere pagato dal cliente stesso, a meno che (e questo è il caso della coesistenza dei due istituti) il cliente non abbia le caratteristiche per poter accedere al gratuito patrocinio. Quindi, rispondendo ad una domanda che viene posta nella quasi totalità dei casi dai clienti, ovvero: “mi scusi ma se lei è stato nominato dal tribunale, perché la devo pagare io?” Perché lo Stato paga la parcella del professionista se il cliente non supera il limite di reddito previsto. Ovviamente l’essere iscritto o meno alle difese di ufficio e/o alle liste del patrocinio a spese dello Stano non significa in alcun modo essere più o meno preparati professionalmente.

Per qualsiasi ulteriore informazione o domanda sull’argomento potete contattare in forma privata l’Avv. Daniele Ingarrica mediante il form presente nella pagina contatti . Per lasciare invece un commento visibile a tutti sul blog andare in fondo alla pagina.

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