Tecnica di analisi del reato – Estratto dal manuale L’ESAME

Con questo articolo riferito alla tecnica di analisi del reato, estratto dal Manuale L’ESAME, vorrei mostrare come il nostro codice penale ci dica tutto, basta solo saperlo leggere ed interpretare.

Il reato ha una sua struttura espositiva che comprende il precetto e la sanzione. Il precetto si identifica con il comando o l’ordine imperativo che deve essere rispettato; la sanzione è la punizione che lo Stato ha previsto in caso di violazione del precetto

Manuale L’ESAME – Esempio: l’art. 575 c.p. “Omicidio”

Chiunque cagiona la morte di un uomo …………… Precetto

è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21 …….. Sanzione

Nel precetto possiamo individuare tutti gli elementi necessari per l’analisi del reato. in questo caso avremo che:

  • soggetto attivo: chiunque, e pertanto, è un reato comune;
  • condotta: l’articolo non prevede alcuna condotta, pertanto è a forma libera. Per violare la norma è necessario creare l’evento morte;
  • elemento soggettivo: dolo generico. Questo in quanto non viene specificato alcun altro elemento necessario per individuare una differente forma di dolo. Nelle modalità con il quale verrà perpetrato un omicidio, si potrà individuare altro tipo di dolo, ma qualunque sia sarà sempre comunque compreso nel dolo generico che è la formula più ampia utilizzata per individuare la tipologia di dolo richiesta dalla norma che, a seconda poi della condotta e delle modalità della stessa, si potrà identificare in modo più preciso.

Tecnica di analisi – L’elemento soggettivo – come individuarlo

Il legislatore nella redazione del precetto quando vuole specificare alcuni aspetti, come per esempio identificare l’elemento soggettivo richiesto, utilizza diverse formule.

Per esempio nel caso dell’art. 624 c.p. “Furto”, la norma, per identificare l’elemento soggettivo utilizza l’espressione “al fine d trarne un profitto….”. Per la configurabilità del reato in questo caso non è quindi sufficiente il dolo generico, ma è necessario quello specifico, ovvero porre in essere l’azione vietata dalla norma con il fine di ottenere un profitto.

Qualora non si dovesse dimostrare la volontà di ottenere un profitto, non sarà possibile contestare il reato di furto ad un determinato soggetto.

È necessario tenere presente che la distinzione che stiamo approntando sulle modalità di redazione del precetto, non è a prova né di eccezioni, né di errori e soprattutto è sempre soggetta a modifiche interpretative determinate da orientamenti giurisprudenziali che si succedono con il tempo. Pertanto non possiamo far altro che cercare di dare delle regole generali che vanno comunque sempre analizzate e contestualizzate con la condotta posta in essere in concreto dal soggetto agente.

In base alla distinzione effettuata nella sezione 1 parte 2 capitolo 3 del manuale L’ESAME, che il dolo generico si contrappone al dolo specifico (in quanto quella è una distinzione effettuata in base al tipo di reato), ma il dolo generico potrà essere inquadrato meglio in base alla condotta realmente posta in essere dal soggetto con le tipologie di dolo derivanti dalla rappresentazione volitiva. Per esempio, prendendo sempre il reato di “Omicidio”, secondo il codice è un reato configurabile come dolo generico, ma secondo la rappresentazione volitiva sarà identificato come dolo diretto o altro. In alcuni casi la norma non prevede una particolare rappresentazione della realtà per la realizzazione della fattispecie criminosa, in altre si. 

Espressioni utilizzate nel codice penale

Quando leggiamo sul codice penale le frasi sotto riportate, dobbiamo sapere che:

salvo che il fatto non costituisca un più grave reato:

questa è la formula che evidenzia il principio di sussidiarietà, ovvero nel caso in cui una condotta sembra a prima vista violare più norme e queste tutelano il medesimo bene giuridico. In questo caso è necessario valutare attentamente le due fattispecie e relazionarle al caso concreto per accertarne la corrispondenza effettiva.

Nel caso di…:

in questo caso per la configurabilità di tale fattispecie è necessario che si sia avverata la condizione specificatamente indicata; per esempio il reato di “Confisca” ex art. 322 ter c.p.: “Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta….”.

Al fine di….:

qualora la condotta richiesta sia commessa al fine di […] allora siamo di fronte al dolo specifico.

Intenzionalmente…:

quando troviamo questo avverbio, allora è pacifico che siamo di fronte ad una forma di dolo intenzionale. Come per esempio per il rato ex art. 323 c.p. “Abuso di ufficio” che recita “[… descrizione della condotta…] intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale […]”. Quando la norma punisce una condotta che è la conseguenza voluta di una prima condotta già posta in essere (sia che essa costituisca reato o meno), siamo di fronte al dolo intenzionale. Per esempio il reato di “Usura” ex art. 644 c.p. che si configura quando “un soggetto si fa dare o promettere, in corrispettivo (leggasi: come conseguenza) di una prestazione di denaro già effettuata, interessi usurari è punito con […]”.

Se dal fatto deriva…:

come nel caso del reato di “Danneggiamento seguito da incendio” ex art. 424 c.p. siamo di fronte ad una possibile forma di responsabilità oggettiva.

Condotte reiterate:

quando per la configurazione del reato sono necessarie più condotte reiterate nel tempo come il reato di maltrattamenti in famiglia o il reato di stalking, ci troviamo di fronte a reati abituali. La differenza con il reato permanente sta nel fatto che quest’ultimo mantiene costanti il comportamento criminoso, la volontà e la persistenza della condotta dell’agente. I reati permanenti sono per esempio il sequestro di persona, il plagio, la riduzione in schiavitù e l’indebita limitazione della libertà personale;

Considerazioni

Alcune fattispecie di reato per la loro configurazione necessitano che la persona offesa subisca un danno. Questo alle volte può essere rimesso alla valutazione del soggetto passivo come per esempio quando ci troviamo di fronte alla diffamazione, al reato di minacce o a quello di stalking, ovvero in tutte quelle condotte per la cui configurabilità è necessaria una valutazione personale da parte del soggetto passivo.

In questi casi la valutazione nel determinare quale sia il limite tra condotta lecita e condotta illecita è molto difficile da effettuare in quanto ogni persona può avere una differente sensibilità o anche semplicemente aver vissuto delle situazioni pregresse particolari che possono determinare una reazione o valutazione errata di una condotta successiva. Ovviamente mi sto riferendo non al caso in cui un soggetto punti una pistola alla tempia della persona, ovvero dove l’offesa sia palese, ma nei casi dove la minaccia o l’offesa al bene giuridico protetto è molto labile.

Giurisprudenza

La Corte di Cassazione, nell’affrontare singole tipologie di reato, ha più volte ribadito che la condotta posta in essere dall’agente deve essere valutata “considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata”.[1]

Ne deriva che “l’effetto destabilizzante deve risultare in qualche modo oggettivamente rilevabile e non rimanere confinato nella mera percezione soggettiva della vittima del reato, ma in tal senso anche la ragionevole deduzione che la peculiarità di determinati comportamenti suscitino in una persona comune l’effetto destabilizzante descritto dalla norma corrisponde alla segnalata esigenza di obiettivizzazione, costituendo valido parametro di valutazione critica di quella percezione”.[2]

Conclusioni

All’interno del Manuale L’ESAME troverete anche l’analisi specifica di numerose fattispecie di reato secondo la seguente metodologia:

  • bene giuridico tutelato;
  • soggetto attivo;
  • tipologia della condotta;
  • la durata.

Fatto questo primo passaggio sarà necessario valutare:

  • l’elemento soggettivo;
  • le modalità della condotta;
  • il tentativo;
  • aggravanti speciali.

Per leggere un estratto del manuale cliccare qui Estratto dal manuale L’ESAME il parere di diritto penale- Manuale specifico per la preparazione all’esame senza l’ausilio dei codici commentati

[1] Sentenza Corte Cassazione n. 46510/14

[2] Sentenza Corte di Cassazione n. 24135/2012

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