Modifiche al D.lgs. 231/01 – novità introdotte con la L. 3/2019 e le prossime modifiche

Modifiche e novità D.lgs.231/01

Il D.lgs. 231/01 “responsabilità amministrativa di enti e società” è in continua evoluzione. Il 31 gennaio 2019 è entrata in vigore la Legge n. 3/2019  (scarica il testo completo) che, tra le altre cose (tra cui la nuova prescrizione), introduce alcune novità anche in materia di responsabilità amministrativa degli enti e società ex D.lgs. 231/01.  Successivamente, il 1° ottobre 2019, la Camera dei Deputati ha approvato la Legge di delegazione europea con cui si affida al Governo il recepimento materiale della Direttiva europea n. 1371/2017 (c.d. Direttiva PIF – Protezione Interessi Finanziari – scarica il testo) con la quale il legislatore transnazionale ha ritenuto necessario tutelare le proprie risorse economiche ed ha richiesto ai membri la prevenzione e sanzione delle condotte lesive degli interessi collettivi. Per coloro che volessero approfondire gli aspetti della responsabilità degli enti e delle società possono cliccare qui.

Le modifiche introdotte al D.lgs.231/01 con la Legge 3/2019.

In particolare l’articolo 9 della legge 3/2019, oltre a inasprire le pene previste per alcuni reati presupposti, inserisce al primo comma dell’articolo 25  del D.lgs 231/01 il reato di traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) che entra così a far parte del catalogo dei reati presupposti (L 3/2019 art. 9 comma 1 lett. B n.1).

La norma quadruplica (da 1 a 4 anni la misura minima della sanzione) la durata delle sanzioni interdittive per alcuni reati contro la Pubblica Amministrazioni (art. 9 comma 1 lett. B n. 2). Questi sono:

  • Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. ed anche nella sua ipotesi aggravata ex art. 319 bis quando dal fatto l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità);
  • Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter, comma 1 e 2, c.p.;)
  • Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
  • Istigazione alla corruzione (art. 322, comma 2 e 4, c.p.)
  • Concussione (art. 317 c.p.);

Per bilanciare l’inasprimento delle sanzioni interdittive, la Legge n. 3/2019 (art. 9 comma 1 lett. B n. 3)  prevede, con l’inserimento del comma 5 bis all’art. 25 del D.lgs 231/01, che l’ente non sia soggetto all’aumento previsto, qualora prima della sentenza di primo grado si sia attivato efficacemente per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove del reato, per l’individuazione dei responsabili, ovvero per il sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite ed elimini le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Le novità in arrivo in seguito alla Direttiva PIF.

La volontà del legislatore europeo è quella di armonizzare il più possibile tutte le legislazioni penali degli stati membri in relazione agli interessi finanziari europei.  L’Art. 6 della direttiva prevede specificatamente una responsabilità per le persone giuridiche (qualora commettano uno dei reati descritti negli articoli 3, 4 e 5) e di conseguenza, nel nostro ordinamento, questo comporterà delle modifiche al D.Lgs 231/01. L’art. 9 invece prevede le specifiche sanzioni per gli enti e società. La Direttiva 1371/2017 ha come oggetto: “La presente direttiva stabilisce norme minime riguardo alla definizione di reati e di sanzioni in materia di lotta contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, al fine di rafforzare la protezione contro reati che ledono tali interessi finanziari, in conformità dell’acquis dell’Unione in questo settore.”

La novità consisterà nell’ingresso, come reato presupposto, della frode dell’IVA (Art. 3 della direttiva). La norma prevede tre ipotesi di condotta in materia di entrate derivanti dalle risorse proprie provenienti dall’IVA, derivanti da azione od omissione commessa in sistemi fraudolenti transfrontalieri in relazione:

  • all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti relativi all’IVA, cui consegua la diminuzione di risorse del bilancio dell’Unione;
  • alla mancata comunicazione di un’informazione relativa all’IVA in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; 
  • alla presentazione di dichiarazioni esatte relative all’IVA per dissimulare in maniera fraudolenta il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborsi dell’IVA.

La Direttiva 1371/2017 ha poi posto un limite di sanzionabilità riferito “unicamente ai casi di reati gravi contro il sistema comune dell’IVA” intendendo come tali quelle condotte illecite a rilevanza internazionale che comportano un danno di almeno 10 milioni di euro e coinvolgano almeno due (o più) Stati membri.

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