Omicidio preterintenzionale aberrante! Come si configura

Omicidio preterintenzionale aberrante

La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di delineare l’omicidio preterintenzionale aberrante riguardo ai fatti di Torino durante la finale di Champions League. Siamo di fronte alla morte di un soggetto, diverso rispetto al quale era stata diretta l’azione, non in seguito al reato di cui all’art. 582 c.p. (reato di lesioni), ma quello di rapina ex art. 628 c.p.. Il fatto storico è abbastanza noto a tutti. Alcuni soggetti in P.zza San Carlo a Torino, durante la proiezione su maxi schermo della partita Juventus – Real Madrid, hanno utilizzato uno spray al peperoncino nei confronti di uno spettatore al fine di rapinarlo. Dopo l’utilizzo dello spray, si è scatenato il panico generale ed una persona, dopo alcuni giorni di ospedale, è morta per le lesioni riportate in seguito allo schiacciamento da parte della folla che, presa dal panico, cercava di scappare ed allontanarsi dalla Piazza.

Il fatto giuridico.

Inizialmente, al soggetto che si presume abbia utilizzato lo spray urticante, era stata applicata la custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all’art. 586 c.p. ovvero, “Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona […]”. Il Tribunale del Riesame ha riqualificato il fatto e mentre originariamente il delitto di rapina era stato considerato quale delitto presupposto per l’art. 586 c.p., successivamente lo stesso reato è stato considerato il presupposto per il reato ex art. 584 c.p. “Omicidio preterintenzionale”.  

La sentenza della Corte di Cassazione n. 13192/2018.

Differenze tra 584 c.p. e 586 c.p.

In primo luogo è necessario osservare che il delitto di morte quale conseguenza di altro reato, si differenzia dall’omicidio preterintenzionale per il bene giuridico leso nel reato presupposto. Nel primo il delitto presupposto è differente dalle percosse o lesioni personali, mentre nel secondo l’attività è finalizzata a realizzare un evento che, ove non si verificasse la morte, costituirebbe un reato di percosse o lesioni (Cass. 23606/2018). Nel reato presupposto al delitto di cui all’art. 586 c.p., viene leso un bene giuridico che non appartiene, come nell’omicidio preterintenzionale, allo stesso genere di interessi giuridici tutelati e pertanto, viene conseguentemente commesso un delitto di specie differente.

Già in altre occasioni la Suprema Corte aveva avuto modi di sostenere che l’art. 584 c.p. quando prevede la sua configurabilità in seguito ad atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli artt. 581 e 582 non sia da interpretare come una norma chiusa, ma comprensiva anche di tutti quei reati complessi che sono composti anche dal reato di percosse e lesioni come appunto la rapina. 

L’utilizzo dello spray urticante.

Nel caso di Torino, l’indagato aveva volontariamente utilizzato lo spray urticante al fine di creare confusione tra i presenti. L’uso dello spray urticante o tossico rientra pacificamente nel concetto di violenza finalizzata ad annullare o limitare la capacità di autodeterminazione del soggetto passivo. Inoltre l’attività posta in essere dall’indagato ha integrato anche il concetto delle lesioni. Orientamento consolidato della giurisprudenza in tema di lesioni personali stabilisce che la nozione di malattia giuridicamente rilevante non comprende necessariamente le alterazioni di natura anatomica (che in realtà possono anche mancare) bensì quelle alterazioni da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico, ovvero una compromissione delle funzioni dell’organismo anche non definitiva. L’utilizzo di spray urticante provoca alterazioni funzionali dell’organismo causando bruciori in gola, difficoltà di respirazione, lacrimazione e tosse. 

L’Aberratio ictus.

L’evento letale è stato subito da un soggetto differente rispetto a quello che si voleva ledere. In quanto la vittima morta per le conseguenze della folla che cercando di fuggire dalla piazza a seguito del panico generale è rimasta schiacciata. L’aberratio ictus ricorre non soltanto quando l’offesa a persona diversa rispetto a quella cui la stessa era diretta sia dovuta per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato, ma anche quando sia dovuta ad altra causa. Questa altra causa è stata la reazione di panico della folla che era eziologicamente colelgata alla condotta dell’indagato in quanto da lui stesso provocata.

Orientamento costante della Corte di Cassazione, ai fini della valutazione della sussistenza del nesso causale del delitto di omicidio preterintenzionale non rileva che la serie causale che ha prodotto la morte raprpesenti lo sviluppo dello stesso evento di percosse o lesioni volulto dall’agente, potendosi trattare anche di un evento successivo seppur eziologicamente colelgato alla causa iniziale posta in essere dall’agente (Cass. 41017/2012).

Conclusioni.

Ne consegue che allorquando viene commessa una rapina, che abbia come sviluppo non voluto la morte di una persona, viene senz’altro integrato il presupposto delitto di cui all’art. 584 c.p., ponendosi l’evento morte in progressine criminosa con la violenza esercitata per impossessarsi il bene altrui, la qule, se assume la meno grave connotazione delle percosse, è assorbita nel reato complesso di rapina. Essendo poi l’evento morte verificatosi su persona differente da quella nei confronti della quale è stata posta la violenza, necessariamente interviene il concetto di aberratio ictus.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *